regime
fiscale nel trust
L'atto istitutivo (nella
prassi instauratasi in Italia) sconta l'imposta minima di registro, poiché di solito
prevede la dazione al trustee di una somma poco più che simbolica di denaro (se
la somma fosse superiore sarebbe applicabile il 3% ex art. 9, Tariffa, L.R.).
Poi ci sono gli atti
attributivi di beni.
Un ormai famoso studio
del SECIT (peraltro contestato da più parti) prevede che l'atto
attributivo di beni al trust debba scontare l'imposta di donazione con la base
imponibile commisurata al valore dell'usufrutto nel trasferimento da Disponente
a Trustee, in relazione agli anni di durata del Trust e della piena proprietà
(deducendo tuttavia quanto pagato per detto trasferimento) in sede di
trasferimento al beneficiario.
Io credo che la corretta
tassazione sia quella dell'art. 9 tariffa e cioè il 3%, trattandosi di atto a
contenuto patrimoniale non donativo, né oneroso.
Se si segue il ragionamento
del SECIT - ad oggi preso per buono da alcune Agenzie delle Entrate - v.
Firenze - , va detto che se il Trustee è persona coniuge o parente entro il 4
grado del Disponente, non si applica alcuna imposta (a parte, naturalmente il
3% di ipotecarie e catastali), mentre se il Trustee è estraneo vale la
franchigia di 350 milioni stabilita dalla legge.
Se si esce dalla franchigia,
sempre secondo il SECIT, dovrebbero applicarsi le stesse aliquote per i trasferimenti
a titolo oneroso (e cioè il 7, 8 o 15%, a seconda della natura dei
beni).
Ma, ripeto, la mia opinione
- oggi suffragata anche da una recentissima decisione di Commissione
Tributaria, è quella del 3% in ogni caso.
Questo in caso di
attribuzione di beni immobili.
Sul trasferimento di quote
sociali o azioni, invece, la situazione mi sembra alquanto favorevole.
Una volta abrogata l'imposta
di donazione e preso atto che si applicano le imposte per i trasferimenti a
titolo oneroso, direi che l'unica imposta applicabile è quella dello 0,14% sui
c.d. contratti fuori borsa, senza i limite di 1.800.000, tuttavia, poiché si
realizza attraverso un atto notarile.
Non affronto, ovviamente, eventuali
tassazioni sul fronte delle imposte dirette, che comunque, in caso di
attribuzione di immobile da imprenditore (o da privato entro il quinquennio
dall'acquisto) potranno essere risolti applicando le normali regole, tenendo
conto che tale attribuzione avviene a titolo gratuito.